Multa col tutor illegittimaInviato da leolast79 il Mer, 11/19/2008 - 09:40 |
Ringraziando L'Avv. Matranga riporto un' articolo interessante per quanto riguarda le multe fatte coi famigerati TUTOR in autostrada:
LA CONTRAVVENZIONE SULLA BASE DEL TUTOR E' ILLEGITTIMA PER MANCANZA DELL'INDICAZIONE LEGISLATIVA SULLA TOLLERANZA
È
illegittimo il verbale elevato per mezzo del tutor non consentendo tale
apparecchio l’applicazione della tolleranza del 5% prevista dal CdS.
È questo il principio con cui il GdP di Viterbo con la sentenza in
commento ha annullato il verbale elevato dalla P.S. per mezzo
dell’apparecchio denominato tutor.
Nella specie, la
verbalizzazione è stata fatta in seguito a lettura dei dati provenienti
da un’apparecchiatura TUTOR presente su un tratto di autostrada, nella
specie la Milano/Napoli, perché la velocità media del veicolo intestato
alla società ricorrente risultava superiore il limite di velocità di km
130/h.
In particolare, ha ritenuto il Giudice adito che
benché alla velocità risultata fosse stata applicata la riduzione del
5%, come previsto ex D.M. 29/10/97, detta riduzione non può però essere
applicata nei casi in cui la rilevazione sia operata con mezzi diversi
dall’“autovelox” che consente di rilevare la velocità immediatamente;
negli altri casi di rilevazione della trasgressione di “eccesso di
velocità” (art. 142 CDS), col c.d. scontrino entrata – uscita
autostradale, non può essere applicato il criterio di cui sopra, ma una
riduzione diversa, come precisato dal comma 3 dell’art. 345 delle disp.
di att.ne del codice della strada.
Ed infatti, ha
proseguito il Giudicante, non può ritenersi apparecchiatura “Autovelox”
il Tutor in quanto questo strumento consente di accertare le violazioni
di “eccesso di velocità” attraverso il calcolo della media di velocità
percorsa tra due postazioni, con la conseguenza che, per necessaria
analogia con la media calcolata con mezzi diversi, al “tutor” deve
applicarsi la riduzione prevista ex citato art. 345, comma 3° disp.
att.ne.
Ciò comporta, ha osservato ancora il
GdP, che in difetto di precisazione normativa non può essere applicata
riduzione alcuna oppure in analogia con quanto detto sopra (art. 345,
comma 3°), va applicata la riduzione “progressiva” del 5%, 10% e 15% e
poiché la legge prevede in ogni caso la necessità di effettuare una
riduzione questa va comunque applicata, ma, non conosciuto il suo
criterio nei casi di rilevazione diverse le postazioni “autovelox”
fisse e/o mobili, ne deriva l’impossibile corretta verifica del comma
della norma ex art. 142 violato.
Ha concluso,
infine, il Giudice, in ogni caso in cui venga applicata tout court la
sola riduzione del 5% nei casi di accertata violazione mediante calcolo
della velocità media non vi è certezza dell’esatto accertato
superamento della velocità massima consentita e, pertanto, in tale
situazione la verbalizzazione effettuata è dubbia in quanto applicato
un criterio (riduzione del 5%) non previsto per legge.
(Giudice di Pace di Viterbo - Avv. Andrea Stefano Marini Balestra, Sentenza 6 ottobre 2008).
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